STATUTO

Art. 1 Sede 

L’Associazione ha sede nel comune di Caserta alla via Redentore n. 19. Le variazioni all’interno del Comune non costituiranno modificazioni dello Statuto, e si possono aprire sedi in tutta la comunità Europea. 

Art. 2 Scopo e Attività Istituzionali 

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 si considerano attività di interesse generale le attività aventi ad oggetto: 

  1. a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. c) Prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 
  3. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  4. g) formazione universitaria e post-universitaria; 
  5. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  6. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008., e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  7. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  8. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; Può inoltre esercitare in via secondaria e strumentale le seguenti attività:
  • Produzione, progettazione, gestione e modifica di sistemi di rete hardware, software, sia locale che per collegamenti remoti per formazione a distanza sincrona e asincrona, videoconferenze; 
  • Produzione di supporti didattici e/o dispense per corsi di formazione; 
  • Attività editoriale cartacea ed elettronica; 
  • Attività di gestione ed organizzazione di stage e tirocini formativi: 
  • Trasporto persone nell’ambito delle attività formative, socio sanitarie, turistiche; 
  • Produzione progettazione e gestione di software e banche dati per ogni e qualsiasi esigenza di informazione sistematica e ragionata, mirate alla produzione industriale, alla pianificazione del territorio, all’analisi delle attività economiche, alla realizzazione di archivi anagrafici, commerciali ed industriali e per la ricerca scientifica e la statistica; 
  • Costituzione di scuola parificata, recupero anni scolastici, scuola di inglese e lingue internazionali, università telematica comprese tutte le attività accreditate al MIUR e AGENAS; 
  • L’associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. 

 Art. 3 Associati 

Il termine Associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione. 

Sono Associati i fondatori dell’associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo (Direttivo). 

Gli associati saranno distinti in tre categorie: 

a- soci fondatori; 

b- soci ordinari; 

c- soci onorari/sostenitori. 

Alle deliberazioni dell’Assemblea e con diritto di voto potranno partecipare i soci fondatori ed i soci onorari/sostenitori. 

Gli associati gli sono tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il versamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo (Direttivo). Chi intende far parte dell’Associazione ne fa domanda all’Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto. 

Sull’istanza si pronuncia il Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. 

Saranno ritenuti soci ordinari coloro i quali entreranno a far parte dell’associazione ai fini della fruizione dei servizi dalla stessa disimpegnati. 

La misura delle quote associative verrà stabilita periodicamente con deliberazione del consiglio direttivo. 

Art. 4 Volontari 

L’Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell’opera di volontari. 

Sono Volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. 

I Volontari possono essere iscritti in apposito registro dei Volontari. 

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) che sull’istanza di ammissione si pronunci l’Assemblea della prima adunanza successiva. 

Art. 5 Recesso ed esclusione 

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere dandone comunicazione all’organo amministrativo con un congruo avviso (preavviso 30 giorni) mediante lettera raccomandata o altra modalità che provi l’avvenuta ricezione. 

 L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri o che sia gravemente inadempiente può essere escluso con deliberazione dell’organo amministrativo. 

Art. 6 Organi dell’associazione 

Sono organi dell’associazione: 

  1. a) assemblea degli associati
  2. b) consiglio direttivo
  3. c) presidente
  4. d) organo di controllo (revisore e/o revisori)

Art. 7 Assemblea degli associati 

  1. Funzioni 

L’assemblea degli associati con diritto di voto: 

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo ed il Revisore;  
  • approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale; 
  • delibera sulla responsabilità degli organi sociali; 
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto; 
  • approva i regolamenti; 
  • delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione 
  • delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato; 
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto. 
  1. Convocazione 

L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. 

L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. 

L’Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’assemblea (raccomandata a/r; pec); la convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione. 

L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’assemblea. 

  1. Diritto di voto 

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato. 

Ciascun associato con diritto di voto (vedi qualifica associato)  esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. 

Il voto si esercita in modo palese. 

  1. Svolgimento 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dell’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea. 

Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento  della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’assemblea  può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. 

Il Presidente può essere eletto a vita. 

L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione. 

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: 

  1. che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli interventi non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. 
  2. Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. 
  1. Maggioranze 

L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. 

In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. 

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [disposizione derogabile negli enti senza personalità giuridica, ricordando comunque chele associazioni ETS devono essere connotate da una struttura democratica ex art. 2, comma 1, lett. a);4, comma 1, lett. d); 5, comma 1, lett. a); della legge delega n. 106/2016, richiamati dagli art. 25, comma 2, e 41, comma 7, CTS]. 

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati [disposizione derogabile dagli enti senza personalità giuridica]. 

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. 

Art. 8 Consiglio Direttivo  

  1. Funzioni 

È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione. 

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. 

Spetta al Consiglio Direttivo di: 

  • assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; 
  • convocare l’Assemblea degli associati; 
  • provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati; 
  • redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale; 
  • predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione; 
  • compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; 
  • determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso; 
  • deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati; 
  • sottoporre all’assemblea proposte e mozioni; 
  • consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; 
  • conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; 
  • promuovere e organizzare gli eventi associativi; 
  • compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi. 

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. 

  1. Composizione 

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. 

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

  • onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale; 
  • professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; 
  • indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione. 

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. 

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere. 

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. 

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico. 

  1. Funzionamento 

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione. 

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. 

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo. 

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. 

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: 

  1. che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli interventi non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; che sia consentito a tutti gli interventi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. 
  2. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio. 
  1. Doveri dell’ufficio 

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. 

Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività. 

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto. 

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. 

Art. 9 Presidente dell’Associazione 

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. 

È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile, può essere nominato a vita. 

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. 

Ai fini della gestione economica delle attività disimpegnate dall’associazione, il presidente avrà la titolarità del o dei conti correnti bancari/postali in nome e nell’interesse dell’associazione medesima.  

Art. 10 Organo di Controllo 

  1. Funzioni 

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. 

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. 

I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio. 

  1. Composizione 

Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. 

I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. 

La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. 

Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ. 

La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. 

Art. 11 Revisione legale dei conti 

Nei casi previsti dalla Legge, o qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro. 

Art. 12 Patrimonio dell’Associazione 

  1. Composizione 

Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. 

Si compone di: [norma da applicarsi alle associazioni dotate di personalità giuridica] 

  1. un fondo di Dotazione [di valore non inferiore ad Euro 15.000,00], che costituisce il patrimonio minimo dell’associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. 

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. 

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. 

Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell’attività nella forma di associazione senza personalità giuridica; un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni. 

Funzione 

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2. 

In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. 

Con deliberazione del consiglio Direttivo, sentito l’Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

Art. 13 Bilancio 

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento  economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore. 

(Se l’attività principale o esclusiva ha natura commerciale, cfr. art. 13, commi 4-5, D.lgs. 117/2017.) 

Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. 

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. 

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati. 

Art. 14 Devoluzione 

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. (Cfr. art. 9 CTS.)